Piccola impresa

Piano di dismissione beni immobiliari strumentali e non strumentali

Sanare il debito attraverso il patrimonio immobiliare

Capiamo meglio:

Il piano di dismissione consiste nel programmare la cessione a mercato di propri beni, che abbiano avuto una precedente valenza strumentale o non strumentale, in un arco temporale di medio termine. Queste cessioni sono funzionali a rimborsare il proprio indebitamento, facendosi accordare dai creditori una moratoria con rimborso contestuale alle effettive dismissioni.

 

Inoltre, occorre tener presente che, se il valore del patrimonio è comunque limitato rispetto al debito, sarà opportuno combinare questa con altre soluzioni come, ad esempio, un piano di rientro o un rifinanziamento.

 

 

Questa soluzione permette di sfruttare i beni non più funzionali all’attività aziendale per estinguere il debito, nei casi in cui i flussi della gestione caratteristica da soli non fossero sufficienti a rendere sostenibile il rientro in un arco di tempo di 3 – 5 anni. Se il creditore accorda una moratoria, inoltre, si evitano assorbimenti di risorse a deconto del debito, fino alla cessione dei beni sul mercato.

 

Nel caso decideste per questa soluzione è fortemente raccomandato individuare, assieme ai propri creditori, un consulente indipendente e un legale.

 

Il consulente indipendente elabora il piano di dismissione, facendo ipotesi realistiche che tengono conto dei riflessi finanziari per l’impresa e del rimborso dei creditori.

 

Il legale, invece, si occupa di riflettere questo piano in un accordo di moratoria tutelante per tutte le parti coinvolte, prevedendo tempistiche di rimborso in linea con le tempistiche di dismissione.

 

Il piano di dismissione può essere parte integrante del ricorso a uno strumento di composizione della crisi ex lege, come il piano di risanamento 67, l’accordo di ristrutturazione 182 bis, o il concordato preventivo. Inquadrare in una di queste procedure il piano di dismissione permette di evitare rischi di revocatoria dei pagamenti a favore dei creditori, che beneficiano degli incassi provenienti dalle vendite, oltre all’esenzione da alcuni reati fallimentari.